Pagare il contributo di costruzione

La realizzazione di un intervento edilizio può essere subordinata al versamento del contributo di costruzione (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 16).

Il contributo deve essere corrisposto al Comune da chi presenta una segnalazione certificata di inizio attività, muta la destinazione d’uso di un immobile o chiede il rilascio di un permesso di costruire per compiere attività edilizie, tranne specifici casi di esonero previsti dalla normativa vigente.

Tale contributo è dato dalla somma degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, della quota di smaltimento rifiuti e dal contributo sul costo di costruzione. Talvolta, però, il contributo può essere soggetto a riduzioni (risparmio energetico, densificazione, edilizia convenzionata, etc.) o maggiorazioni (consumo suolo, intervento in sanatoria).

In particolare, Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria può essere subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 36).

In altri casi l’intervento edilizio può essere invece soggetto al versamento di una sanzione pecuniaria a seguito del verificarsi di un delle seguenti condizioni:

L’importo del contributo di costruzione viene stabilito dall’Amministrazione con proprie delibere.

In Comune di Sulmona …

A partire dal 17/01/2022 il contributo di costruzione può essere corrisposto per i procedimenti di CILA, CILAS, SCIA al momento della presentazione dell'istanza tramite PagoPA dallo sportello telematico polifunzionale.

Per tutte le integrazioni di pagamento o gli avvisi emessi dall'Ente è possibile effettuare i pagamenti dal portale dei pagamenti spontanei.

Per ulteriori informazioni consulta il sito istituzionale

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Ultimo aggiornamento: 03/10/2024 10:14.36