
Tutti i cittadini hanno diritto di avere informazioni, leggere ed ottenere copie di documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione.
Il diritto di accesso è garantito da due norme:
- la Legge 07/08/1990, n. 241 "Disposizioni in materia di documentazione amministrativa"
- Il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che costituisce la versione italiana del cosiddetto Freedom Of Information Act (FOIA)".
l’accesso documentale pone i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Per questo motivo la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata
L’accesso documentale consente di ottenere informazioni più approfondite rispetto alle altre modalità, proprio per la finalità di tutela di un interesse giuridicamente rilevante del cittadino. L'accesso generalizzato, viceversa, privilegia l'estensione dell'accesso a scapito della profondità permettendo una larga conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni.
la richiesta deve essere debitamente circostanziata, così, come previsto dalla normativa vigente Legge 241/1990 e s.m.i.
l’istanza di accesso agli atti non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad un numero indefinito di atti non specificatamente individuati.
Il soggetto istante deve indicare specificatamente gli atti di cui viene richiesto l’accesso (tipologia del titolo edilizio, numero e data di rilascio del provvedimento, intestatario). La mancata indicazione o carenza di specifici riferimenti sottoporrebbero l’amministrazione a ricerche incompatibili, sia con la funzionalità degli uffici sia con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa.